T.A.R. Lazio - Roma, Sez. Terza Ter, Sentenza n. 12883/2020

(Media audiovisivi - principio di proporzionalità - inibizione dell’attività di diffusione di contenuti televisivi)

 

L’applicazione della sanzione nella misura massima di sei mesi, con totale inibizione dell’attività di diffusione di contenuti televisivi, in relazione al fatto contestato, consistente nella trasmissione di un format televisivo ritenuto pregiudizievole per la salute, per due soli giorni di programmazione, integra la sopra richiamata manifesta mancanza di proporzione, anche in ragione della carenza motivazionale rilevata nel provvedimento.

Il principio di proporzionalità deve ritenersi immanente all’esercizio dell’attività amministrativa, in particolare di quella sanzionatoria, a maggior ragione ove non siano stabiliti precisi parametri per la definizione della concreta misura da applicare tra il minimo ed il massimo e nel caso in cui la sanzione impatti su un’attività, quella di esercizio dei servizi di media audiovisivi, costituente non solo espressione di valori costituzionalmente tutelati ma anche oggetto di un precedente provvedimento autorizzatorio, così che in tale ambito l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un attento bilanciamento degli interessi in gioco, dandone adeguata motivazione.

Nei provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità Indipendenti deve essere presente un’esaustiva e coerente illustrazione delle ragioni dell’applicazione della sanzione nella misura massima prevista, non essendo a tal fine idonei né i richiami ad un periodo genericamente individuato come “congruo” in relazione a (parimenti non indicate) “previsioni scientifiche circa l’andamento dell’epidemia”, né il presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria di cui al DPCM del 31 gennaio 2020, considerato che la sanzione concretamente irrogata risulta avere una durata notevolmente maggiore (di oltre due mesi) rispetto a quest’ultimo.

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