Il Giudice d’appello, con la sentenza in esame, ha riformato una precedente decisione del TAR Lombardia, con la quale era stata annullata la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) n. 107/2015/R/idr del 12 marzo 2015 che disponeva l’esclusione dall’aggiornamento della tariffa idrica per il primo periodo regolatorio 2012-2015 nei confronti delle gestioni “che non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito”.
Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha chiarito che è ammissibile la costituzione in giudizio del Commissario ad acta nominato per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale ex art. 152, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto lo stesso ha un ruolo autonomo e sostitutivo, in senso anche processuale, dell’ente de quo e tale funzione sostitutiva non è venuta meno nel corso del procedimento in funzione del mancato appello autonomo e dell’adozione delle deliberazioni dell’EGA esecutive della pronuncia impugnata.
Nel merito, mentre in primo grado si era sostenuto che il gestore idrico uscente dovesse essere escluso dall’aggiornamento tariffario “come conseguenza non semplicemente del fatto oggettivo della mancata consegna degli impianti al gestore entrante, ma della circostanza che tale situazione sia dipesa dalla violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente”, il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea tale interpretazione, affermando piuttosto che il gestore cessato presenta un obbligo di restituzione degli impianti di cui si avvaleva per fornire il servizio idrico “direttamente discendente dalla legge, la cui efficacia non può essere subordinata ad ulteriori prescrizioni, peraltro derivanti da una opzione interpretativa che si scontra con i contenuti cogenti di restituzione previsti nella convenzione di gestione”, in quanto tutto ciò sarebbe del tutto incompatibile con gli scopi originari perseguiti dal legislatore.
In quest’ottica, ogni elemento, condizione, presupposto ulteriormente interferente con la scansione individuata dalla legge che si frappone all’immediata consegna degli impianti contrasta con il perseguito intento acceleratorio e deve, dunque, essere riguardato con attenzione in quanto disfunzionale rispetto all’obiettivo cercato.
Alla luce di ciò, l’invarianza della tariffa è giustificata fino alla consegna degli impianti per l’operatività del nuovo gestore, mentre l’aggiornamento della tariffa stessa discende soltanto dai costi di investimento previsti nel Piano economico finanziario e destinati alla realizzazione degli interventi individuati dal relativo programma, inserito nel Piano d’ambito. Questi investimenti sono però spettanti al gestore d’ambito e non al gestore temporaneo che, altrimenti, godrebbe di un aggiornamento tariffario ingiustificato.
Ne deriva che, ad avviso del Consiglio di Stato, l’esclusione dall’aggiornamento tariffario mira ad accelerare l’avvicendamento delle gestioni, abbattendo la convenienza economica al trattenimento degli impianti, con lo scopo, scevro da ogni logica sanzionatoria, di dissuadere il gestore cessato dalla perpetuazione di una situazione antigiuridica.