ENERGIA

La tradizionale distinzione fra fonti rinnovabili e non rinnovabili comporta, sul piano contenzioso, una serie di conseguenze  che rendono l’oggetto di ciascun giudizio amministrativo completamente slegato dalla visione unitaria che contraddistingue invece gli assetti creati nella maggior parte dei Paesi UE.

Neanche l’istituzione di una Autorità Indipendente come ARERA si è rivelata utile al fine di mettere ordine in questo settore sul quale continuano ad incombere una quantità di pesi fiscali e di interventi regolatori del tutto slegati fra di loro e che generano una quantità di controversie rispetto alle quali anche gli indirizzi giurisprudenziali sono ancora in attesa di consolidamento.

Questo disordine comporta anche effetti distorsivi sulla concorrenza più volte segnalati dall’AGCM. Esemplare, sotto questo profilo, è la vicenda delle modalità di riscossione dei c.d. “oneri di sistema “ che compaiono - con molteplici denominazioni - sui diversi documenti emessi a carico dei consumatori per ottenere il pagamento dell’energia elettrica da loro utilizzata.

In materia lo Studio Tedeschini ha ottenuto significative sentenze (v. ad es. Cons. St.,V.30 novembre 2017, n.5619) che non si sono però tradotte in soluzioni definitive delle problematiche che chiedono sempre nuova attenzione sia da parte del giudici amministrativi che dei giudici ordinari.

Problematiche completamente diverse si presentano invece nel settore dei petroli, essenzialmente affidato - almeno per quel che riguarda le accise gravanti sulle operazioni di carico e scarico dei carburanti in deposito - alla regolazione dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli i cui provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni siano oggetto di impugnazione di fronte al giudice amministrativo.