EMERGENZA E CONSEGUENTI MISURE

A fronte di eccezionali situazioni - nelle quali la normale scansione delle fasi in cui ciascun procedimento amministrativo si articola non sia utile al raggiungimento delle finalità di legge - si pone il problema del rapporto fra i due principi fondamentali che regolano il diritto pubblico: quello di legalità e quello di precauzione (il secondo di derivazione sovranazionale, ex art.191, comma 2, del TFUE): ecco spiegata l’origine del brocardo secondo cui necessitas non habet legem e alla costruzione di un vero e proprio “diritto dell’emergenza”.

I provvedimenti adottati in tali situazioni hanno dato luogo a numerosi problemi; primo fra tutti quello della individuazione del giudice cui domandare tutela; ormai dal 2011 almeno questa questione è stata risolta in via normativa, stabilendo che gli stessi ricadano sotto la giurisdizione del giudice amministrativo, perché così prevede l’articolo 133, comma 1, lettera p) del Codice del Processo Amministrativo (correntemente indicato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come “cpa”).

La pandemia del 2020 ha consentito di affinare ulteriormente le questioni già affrontate dall’ordinamento italiano in presenza dei terremoti e delle altre calamità che hanno interessato il nostro Paese nell’ultimo scorcio di secolo e tali affinamenti hanno implicato il passaggio dalle tradizionali ordinanze contingibili e urgenti a più complesse misure preventive precauzionali la cui disciplina è ormai quasi integralmente regolata dalle norme dettate in tema di Protezione civile, tutte imperniate sulla legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificata e integrata dalla successiva legge 15 ottobre 2013,n. 119.

Numerosi sono stati i problemi posti all’attenzione dello Studio Tedeschini nel corso delle diverse vicende che - a partire dai terremoti - hanno imposto l’applicazione delle norme da ultimo richiamate; in particolare quelli scaturenti dai provvedimenti assunti dai governi nazionali e regionali per limitare le libertà individuali, oppure dall’uso di strumenti quali le requisizioni di immobili o di presidi sanitari, ovvero ancora dalla peculiarità delle attività contrattuali posti in essere per acquisire beni e servizi al di fuori delle previsioni dei due Codici dei contratti pubblici che si sono succeduti nel decennio 2006 / 2016.