Sono fra le più recenti figure soggettive pubbliche (disegnate - almeno in apparenza – tentando di fondere il modello nordamericano delle Independent Regulatory Commissions con quello tedesco, che riconosce agli organismi tecnici lo status di organi neutri rispetto al potere esecutivo), ma anche fra le più contestate dagli studiosi di teoria dell’organizzazione amministrativa, perché sembrano assommare nel loro seno tutti i difetti delle altre figure soggettive pubbliche di cui il nostro ordinamento è disseminato, spesso senza riuscire ad operare sfruttando tutti i vantaggi loro derivanti dal largo potere discrezionale di cui, almeno sulla carta, godono.
Contrariamente a quanto gli amministratori e dirigenti di tali Autorità fanno mostra di credere, queste ultime sono comunque caratterizzate dalla soggezione ai principi che regolano l’azione amministrativa nel suo complesso ed a loro si applicano anche le norme sul procedimento e sulla trasparenza amministrativa, così come sono loro applicabili nei loro confronti le disposizioni del diritto civile, in quanto – ovviamente - compatibili.
La giurisprudenza usa ormai distinguere, in proposito, le Autorità con poteri di garanzia degli interessi pubblici fondamentali dell’ordinamento, dotate - come tali - di specifiche competenze tecniche e amministrative (Autorità Garante della Concorrenza del Mercato-AGCM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-AGCOM, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa-Consob, Banca d’Italia, Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC) da quelle destinate invece a regolamentare specifici settori economici (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni-IVASS, Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente-ARERA, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-AGCOM).
Caratteristica comune di questo insieme di Autorità è quella di confondere spesso l’apparente indipendenza di cui godono, con l’assenza di limiti all’esercizio dei rispettivi poteri autoritativi e lo Studio Tedeschini interviene costantemente per ottenere misure cautelari e sentenze amministrative che facciano rientrare quei poteri all’interno dei confini disegnati dal legislatore italiano o europeo: evitando così che si verifichino straripamenti nell’uso delle competenze di Ciascuna.
In via esemplificativa, è stato ottenuto l’annullamento di provvedimenti attraverso i quali la Banca d’Italia aveva assoggettato ad amministrazione straordinaria taluna banca o società finanziaria, oppure l’ANAC aveva dichiarato l’inconferibilità di determinati incarichi pubblici, ovvero l’AGCOM aveva invitato le emittenti locali a sospendere la messa in onda di determinati programmi televisivi, o ancora l’ARERA aveva imposto il pagamento dei c.d. “oneri di sistema” anche ad operatori che non avessero potuto effettivamente riscuoterli.