È questo l’ambito normativo all’interno del quale meglio si delinea il principio della funzione sociale della proprietà e dei diritti che ne conseguono, come richiamati dall’articolo 42 della Costituzione, che viene così ad integrare le previsioni dell’articolo 832 del Codice Civile.
A quest’ultimo articolo - che riguarda la proprietà in generale - se ne aggiungono infatti altri – relativi, rispettivamente, alla proprietà fondiaria (art. 845) e alla proprietà edilizia (art.869) - che delineano un quadro assolutamente coerente con la Legge Urbanistica approvata nello stesso anno di quel Codice.
La materia è però tuttora in corso di riassetto, oltreché per i numerosi interventi della Corte Costituzionale che fin dal 1968 si è posta il problema dello Jus Aedificandi all’interno della proprietà fondiaria.
La legislazione in materia paesaggistica, archeologica e idrogeologica ha - per parte sua - ulteriormente completato il disegno dei limiti all’esercizio del diritto di proprietà, contenendola al punto da far intervenire i giudici europei (Corte di Giustizia e Corte dei Diritti dell’Uomo) a porre un freno ai processi di progressiva erosione della proprietà come diritto fondamentale di ogni cittadino europeo, a prescindere dall’ordinamento dello Stato di appartenenza.
Sul contenzioso nazionale sovranazionale generatosi in questa materia, lo Studio Tedeschini è più volte intervenuto: talvolta per tutelare gli interessi di chi voleva edificare o ristrutturare edifici destinati all’abitazione o alla produzione di beni e servizi, talaltra per proteggere gli interessi oppositivi che si contrapponevano alle attività edificatorie.
Attualmente l’edilizia e l’urbanistica sono considerate quasi come delle sottomaterie all’interno di un c.d, “diritto del territorio”che si estende fino alle autorizzazioni integrate ambientali e che si pone come uno dei sistemi di regolazione giuridica più complessi di tutto il nostro ordinamento amministrativo, anche perché vi si inseriscono questioni di giurisdizione ancora in attesa di stabilizzarsi in conseguenza dei richiamati interventi delle Corti sovranazionali che più di una volta sono venuti a correggere gli indirizzi in precedenza assunti dalla nostra Corte Costituzionale.