TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI

L’origine della tutela giurisdizionale collettiva è stata introdotta nel nostro ordinamento mutuandola dall’esperienza di alcuni Paesi di Common Law a somiglianza dei quali la legge 24 dicembre 2007, n. 244 previde l’introduzione della “ azione collettiva risarcitoria “ confluita nella previsione secondo cui le relative azioni si propongono dinnanzi alle sezioni specializzate del tribunale delle imprese, così attribuendone - almeno in origine - l’appartenenza della giurisdizione ai giudici ordinari.

L’articolo 840-bis c.p.c. ha fatto però salve le disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza della pubblica amministrazione come previsto dal d.lgs, 20 dicembre 2009, n. 198 che devolve questa cosiddetta class action pubblica alla giurisdizione amministrativa.

Oggetto di queste ultime azioni sono i diritti individuali omogenei a risarcimento del danno o alle restituzioni conseguenti ad illeciti posti in essere da enti gestori di servizi pubblici relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nel corso dello svolgimento delle loro rispettive attività.

Il riparto delle giurisdizioni in questa materia resta comunque impreciso, così come imprecisa e in via di consolidamento è la forma che l’azione di classe deve assumere per essere considerata ammissibile dal giudice competente, qualunque esso sia.

Lo Studio Tedeschini si è più volte occupato delle questioni scaturenti dalla possibilità di avvio di azioni di classe confronti di figure pubbliche, le più svariate, ma ciò non toglie che la materia sia tuttora in attesa di un inquadramento definitivo, che probabilmente avverrà - piuttosto che su pronunciamento della Cassazione quale giudice della giurisdizione - ad opera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, se non addirittura per intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ad intervenire sulle violazioni del “diritto a una buona amministrazione” sancito dall’art.41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.