Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, questi due tipi di responsabilità ricadono sotto la giurisdizione della Corte dei conti, almeno sulla base della classica prospettazione secondo cui la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro o, in genere, dei valori della P.A., mentre la responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale (doloso o colposo) cagionato alla P.A..
Non mancano però le eccezioni – ad es. le questioni di danno erariale procurato da amministratori di società di capitali a controllo pubblico - in presenza delle quali la competenza a giudicare spetta al giudice ordinario.
La materia della responsabilità muta ad ampliarsi nel tempo, venendo ad interessare soprattutto gli amministratori e i dirigenti di ogni minima unità dell’organizzazione amministrativa.
Oggi il processo contabile è retto anch’esso da un Codice (d.lgs 26 agosto 2016, n. 174) più volte rimaneggiato anche su pressione degli interessi corporativi provenienti da quella stessa Corte: ne è esempio l’abrogazione della disposizione (art.21) che consentiva di estendere al pubblico ministero quanto previsto per i giudici contabili a proposito di loro astensione o ricusazione.
Lo Studio Tedeschini è costantemente presente, con i suoi avvocati, nelle aule della Corte dei conti, oltreché di fronte alle sezioni unite della Corte di cassazione quando ricorrano i presupposti per far dichiarare il difetto di giurisdizione della Prima in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
L’esperienza maturata in quelle aule ci porta a concludere che occorra ancora lottare per ottenere – in sede di giudizio contabile - il convinto riconoscimento delle regole del giusto processo dettate dall’articolo 6 CEDU, sia in ordine all’uso degli strumenti cautelari, sia a proposito di diritto alla presenza in aula degli incolpati (v. ad es. Corte Conti, Sez. III, Giur.Centr., 9 novembre 2020, n. 191), oppure relativamente al riconoscimento dell’equo compenso in favore degli avvocati difensori delle parti.
Continua infine a sorprendere che il rito di fronte al giudice contabile preveda tuttora l’uso delle marche da bollo, in luogo del contributo unificato ormai divenuto l’unico strumento di anticipazione delle spese di giustizia da parte di chi vi abbia interesse.