L’articolo 19, comma 1, del Trattato sull’Unione Europea (TUE) incornicia come segue il relativo sistema giudiziario, statuendo che “la Corte di giustizia dell’Unione Europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.”
Trattasi di una formulazione alquanto grezza, che ha creato più di un problema interpretativo, soprattutto per raccordarla con le previsioni dell’articolo 251 e seguenti del TFUE dedicati invece alla sola Corte di giustizia quale specifico organo giurisdizionale: la prima questione è quella della competenza sulle pronunce in via pregiudiziale domandate dalle giurisdizioni nazionali tramite la procedura del rinvio a fini interpretativi; tale competenza infatti non appare attribuita alla Corte di giustizia in via esclusiva, malgrado che nessun’altra disposizione lasci intendere che possa dirsi affidata genericamente a tutti i giudici dell’Unione Europea.
Lo Studio Tedeschini si è più volte occupato della questione, soprattutto alla materia degli appalti pubblici, ricercando – ma non sempre ottenendo - decisioni univoche e definitive sulle questioni sollevate dai giudici nazionali, ad impulso dei propri avvocati.
Il modello difensivo prescelto è il seguente: domandare, ove ne ricorrano le condizioni, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per ottenerne l’eventuale decisione di non conformità alle regole dei Trattati di un atto normativo determinato e - in caso di reiezione della domanda - presentare un reclamo alla Commissione UE per violazione dell’obbligo di rimessione da parte del giudice di ultimo grado.
Completamente diversa invece la strategia seguita dallo Studio Tedeschini per i ricorsi depositati – in base all’art.34 - alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione della Convenzione EDU, che non prevede ipotesi di rinvio pregiudiziale, pur essendo ben noto come ogni persona abbia diritto di agire dinnanzi a quella Corte nei casi in cui intenda far valere la responsabilità degli Stati contraenti per violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
L’attenzione dei nostri avvocati è infatti, sempre più spesso, attirata sulle questioni scaturenti dalla violazione dell’articolo 6 della Convenzione, con particolare riferimento al rapporto fra procedimento e processo amministrativo.
In questa materia assistiamo ad un progressivo superamento della distinzione tra una fonte CEDU e una fonte di derivazione comunitaria.
Tale superamento si è venuto progressivamente ad accentuare anche in nome dell’obbligo di cooperazione fra le due Corti (Lussemburgo e Strasburgo) stabilito negli accordi fra Consiglio d’Europa e Commissione europea.