Se è vero che le regole di concorrenza servono a strutturare i mercati, questa materia non poteva che essere attratta fra le principali competenze dell’Unione Europea, quale primo regolatore del mercato unico. A tal fine l’articolo 3, comma 3, del Trattato di Lisbona finalizzata gli interventi degli organi sovranazionali e nazionali al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione al progresso sociale.
Così, le attività conformative poste in essere in base alla Competition Law si ripartiscono fra gli organi dell’Unione e quelli dei singoli Stati membri secondo regole che - almeno in Italia - fanno perno sulla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" date in attuazione di obblighi europei – e in particolare degli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nella formulazione oggi vigente - e che riguardano intese o abusi di posizione dominante che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri.
E poiché eguale pregiudizio può nascere - anziché ad opera dei private - in conseguenza di interventi finanziari pubblici, ecco che strettamente correlata a questa materia è quella degli aiuti di Stato alle imprese che possano alterare la libertà degli scambi: la relativa disciplina è contenuta nell’articolo 107, comma 1, del TFUE secondo cui “ sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi no minaccino di falsare la concorrenza “.
Lo Studio Tedeschini è più volte intervenuto in controversie relative a questi settori, in particolare a proposito di trasporto pubblico locale, vigilanza privata, sostegno pubblico all’audiovisivo ed altro.