AMBIENTE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Secondo i migliori studiosi il termine “Ambiente” viene utilizzato - nel diritto amministrativo - in una pluralità di accezioni, sostanzialmente prive di connessioni giuridiche fra loro; in particolare: «1) l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l'ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua; 3) l'ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli studi dell'urbanistica» (Giannini M.S,). 

 

Questa circostanza ha pure effetto sul riparto della giurisdizione fra giudici ordinari e giudici amministrativi (v. Cass. S.U., 20 ho febbraio 1992, n. 2092), portando a conflitti - fra gli uni e gli altri - solo in parte attenuati dagli interventi della Corte Costituzionale (v. Corte Cost. 27 luglio 2000. n.378) che opta invece per una nozione unitaria di ambiente e di beni ambientali. 

 

Lo Studio Tedeschini ha seguìto, in particolare, le vicende della distribuzione di competenze in materia ambientale fra Stato e regioni, in particolare occupandosi delle conseguenze del riassetto organizzativo del Ministero dell’ambiente, avvenuto con d.p.r. 3 agosto 2009, n.140, anche affrontando alcuni contenziosi sulle conseguenze del riconoscimento, operato dalla Corte Costituzionale, di una rilevanza autonoma dell’ambiente come bene dotato di autonomo rilievo.